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DIPLOMATI MAGISTRALI E TFA: LE RAGIONI PER LE QUALI NON SI PUA' CHIEDERE A CHI è GIA' ABILITATO E DI RI-ABILITARSI.

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DIPLOMATI MAGISTRALI E TFA: LE RAGIONI PER LE QUALI NON SI PUA' CHIEDERE A CHI è GIA' ABILITATO E DI RI-ABILITARSI. Empty DIPLOMATI MAGISTRALI E TFA: LE RAGIONI PER LE QUALI NON SI PUA' CHIEDERE A CHI è GIA' ABILITATO E DI RI-ABILITARSI.

Messaggio  GIULIA BERTELLI Ven Feb 11, 2011 4:54 pm

[left]Da oltre dieci anni ci troviamo nella situazione di essere considerati
abilitati diserie "B" ancorché il nostro diploma sia, a tutti gli effetti di legge, un
titolo diabilitazione all'insegnamento così come espressamente riportato dal Decreto
legislativo n. 297 del 1994 (Testo Unico sulla scuola) e, successivamente,
nell'art.
15, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998:

Decreto legislativo n. 297 del 1994 - T.U. sulla scuola:
Art. 197: A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico,
nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto
magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in
unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei
corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita,[left]
rispettivamente,all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola
elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali

Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 - Art. 15,
comma 7:
7. (Regolamento) I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei
corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98
conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento
nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami
a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.
Ad ulteriore e successiva conferma del valore abilitante del titolo, fa
eco la
Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31, la quale, nel definire i titoli
abilitanti richiesti al personale della scuola paritaria precisa in modo
inequivocabile che:

Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31
4.1 Personale docente
Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della
abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma
conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuolemagistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare.

Tale Circolare conferma e ribadisce quanto già espresso dal D.P.R. 23
luglio 1998 ed afferma il valore abilitante (e quindi di "qualifica professionale") nella scuola privata paritaria presso cui i diplomati possono svolgere la loro attività
sia come
personale dipendente, anche a tempo indeterminato, che come liberi
professionisti e
collaboratori autonomi. Configurando pertanto il possesso di una regolare
qualifica
professinale atta all'esercizio di una professione regolamentata.

E' stato, inoltre ripetuto, impropriamente ed a sproposito da varie fonti,
probabilmente molto male informate, che l'abilitazione all'insegnamento
nella scuola
elementare da parte di coloro che hanno avuto accesso al ruolo, sia stata
acquisita
mediante il superamento del concorso a cattedra.

Alla luce di quanto disposto dalla Legge, tale affermazione è
inequivocabilmente falsa.

Infatti, a differenza dei concorsi ordinari per l'insegnamento nella
scuola materna
e nella scuola secondaria, il concorso per l'insegnamento nella scuola
elementare
non era finalizzato al conseguimento dell'abilitazione, ma esclusivamente
alla
formazione di una lista di docenti per la copertura dei posti a tal fine
vacanti e
disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici.

Si riportano, a conferma, gli articoli iniziali dei Decreti Ministeriali
istitutivi
dei concorsi ordinari del 1999:

Scuola elementare:
1. Ai sensi dell'art.399, comma 3, del D.L.vo n.297/94, in ciascuna
regione del
territorio nazionale è indetto un concorso per esami e titoli, per
l'accesso ai
ruoli provinciali degli insegnanti elementari, per la copertura dei posti
a tal fine
vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici
1999/2000,
2000/2001 e 2001/2002.

Scuola materna:
1. Ai sensi dell'art.399, comma 3, del D.L.vo n.297/94, in ciascuna
regione del
territorio nazionale è indetto un concorso, per esami e titoli, per il
conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale nonché per
l'accesso
ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale
stessa, per
la copertura dei posti a tal fine vacanti e disponibili all'inizio di
ciascuno dei
tre anni scolastici 1999-2000, 2000-2001 e 2001/2002.

Scuola secondaria:
1. Sono indetti concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle
scuole ed
istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, ivi compresi i
licei
artistici e gli istituti d'arte, nonché per il conseguimento
dell'abilitazione
all'insegnamento per classi di concorso di cui alla tabella A annessa al
decreto
ministeriale 30 gennaio 1998, n.39, non comprese negli ambiti disciplinari
di cui al
D.M. n.354/1998.

Come si evince, nel caso della scuola elementare, il concorso NON era
finalizzato al
conseguimento dell'abilitazione in quanto i Diplomati magistrale sono ex-lege
abilitati all'insegnamento, ma rappresentava, esclusivamente, una procedura
concorsuale ai soli fini del reclutamento.

Da quanto esposto è assolutamente evidente, inoltre, che il titolo è
pienamente
conforme a quanto stablito dalla Direttiva 2005/36/CE sui "titoli di
formazione"
professionale: infatti, ai sensi della Legge italiana, il "Diploma di
Maturità
Magistrale", in quanto titolo di abilitazione all'insegnamento, ed a
prescindere
dall'avvenuta partecipazione dell'interessato ai "concorsi ordinari" non
abilitanti, conseguito al termine di un percorso formativo avente per
finalità la
formazione professionale dei docenti di scuola elementare (ora primaria) e
definito
ex-lege abilitante a tale professione si configura a pieno diritto quale
"titolo di
formazione" della "professione regolamentata" di insegnante di scuola
elementare
(ora primaria), rispondendo in pieno alle definizioni di cui all'art. 3 della
Direttiva 2005/36/CE, e rientrando, quindi, a pieno titolo tra i "titoli di
formazione" certificabili ai sensi della citata Direttiva.

Si rammenta che l'attuale situazione impedisce a personale regolarmente
abilitato,
al quale la stessa Legge permette l'esercizio della professione anche nel
settore
privato, sia come libero professionista che come dipendente anche a tempo
indeterminato, di accedere a contratti a tempo indeterminato nel contesto
della
scuola statale, configurando in questo modo una doppia disparità di
trattamento:
a. discriminazione in relazione a chi dispone di altri titoli di
abilitazione (es.
Laurea in Scienze della Formazione Primaria) ammessi alle Graduatorie di
Istituto di
II fascia e alle Graduatorie ad Esaurimento
b. disparità di trattamento tra il settore scolastico privato e quello
statale.

Tale disparità di trattamento è chiaramente ed evidentemente priva di ogni
fondamento giuridico e costituisce una grave violazione dei diritti
acquisiti con il
conseguimento di un titolo abilitante all'esercizio di una professione ed
in tal
modo definito dalla stessa Legge dello Stato.

Inoltre, tale disparità di trattamento si configura come un utilizzo
reiterato della
contrattazione a tempo determinato, in violazione anche della Direttiva
1999/70/CE
che stabilisce l'illegittimità, sia nel settore privato che pubblico,
dell'abuso
della contrattazione a tempo determinato.

Per questo motivo, il sindacato CUB SCUOLA TORINO ha deciso di intraprendere un ricorso che richiederà:
il riconoscimento del valore legale del titolo con l'immediato inserimento nelle GAE
il risarcimento pecuniario
Inoltre, nel medesimo ricorso, verranno inseriti anche i professori collocati nella GI di III fascia per richiedere l'accesso diretto al corso abilitante TFA come da normativa ministeriale vigente e secondo Costituzione.

Un saluto a tutti
Giulia


GIULIA BERTELLI

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Data di iscrizione : 24.09.10

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